Art. 7.
(Competenze del Ministro degli affari esteri).

      1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro degli affari esteri nell'ambito delle cui funzioni rientrano la tutela dell'autonomia delle priorità di tale politica rispetto a quelle degli altri aspetti della politica estera e l'armonizzazione fra di esse.

 

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      2. Tra le funzioni affidate al Ministro degli affari esteri ai sensi della presente legge rientrano altresì:

          a) la gestione dei rapporti politici a carattere bilaterale e multilaterale con gli altri Paesi donatori, con gli organismi internazionali e con i Paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo;

          b) l'elaborazione del documento di indirizzo politico dell'APS di cui all'articolo 4 e degli eventuali aggiornamenti del documento precedente;

          c) l'esame, ai fini dell'emissione del visto di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4, dei documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, e l'elaborazione delle relative relazioni di verifica che ne accompagnano la presentazione agli organi preposti all'approvazione;

          d) la predisposizione, la negoziazione e la stipula degli accordi bilaterali e multilaterali derivanti dall'attuazione della presente legge;

          e) la valutazione in itinere ed ex post delle iniziative di cooperazione allo sviluppo poste in essere in attuazione della presente legge.

      3. È inoltre attribuita alla competenza del Ministro degli affari esteri la cura delle relazioni con le banche e con fondi di sviluppo a carattere multilaterale ai fini della partecipazione finanziaria per la costituzione e la ricostituzione del capitale di tali organismi nonché per la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo. A tale fine il Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza per l'approvazione, contestualmente ai documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, una relazione programmatica dell'attività e delle partecipazioni previste nel triennio successivo. Sugli esiti dell'attività svolta in attuazione della programmazione approvata, il Ministro degli affari esteri presenta annualmente alla

 

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medesima Commissione una relazione consuntiva riferita all'anno precedente.
      4. Lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3 è approvato dal Parlamento in sede di legge finanziaria a valere su una apposita unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze che provvede, su disposizione del Ministro degli affari esteri, all'erogazione dei finanziamenti in favore degli organismi multilaterali, delle banche e dei fondi beneficiari.
      5. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di competenza del Ministro degli affari esteri ai sensi della presente legge il Ministro si avvale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del medesimo Ministero.