1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro degli affari esteri nell'ambito delle cui funzioni rientrano la tutela dell'autonomia delle priorità di tale politica rispetto a quelle degli altri aspetti della politica estera e l'armonizzazione fra di esse.
a) la gestione dei rapporti politici a carattere bilaterale e multilaterale con gli altri Paesi donatori, con gli organismi internazionali e con i Paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo;
b) l'elaborazione del documento di indirizzo politico dell'APS di cui all'articolo 4 e degli eventuali aggiornamenti del documento precedente;
c) l'esame, ai fini dell'emissione del visto di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4, dei documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, e l'elaborazione delle relative relazioni di verifica che ne accompagnano la presentazione agli organi preposti all'approvazione;
d) la predisposizione, la negoziazione e la stipula degli accordi bilaterali e multilaterali derivanti dall'attuazione della presente legge;
e) la valutazione in itinere ed ex post delle iniziative di cooperazione allo sviluppo poste in essere in attuazione della presente legge.
3. È inoltre attribuita alla competenza del Ministro degli affari esteri la cura delle relazioni con le banche e con fondi di sviluppo a carattere multilaterale ai fini della partecipazione finanziaria per la costituzione e la ricostituzione del capitale di tali organismi nonché per la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo. A tale fine il Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza per l'approvazione, contestualmente ai documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, una relazione programmatica dell'attività e delle partecipazioni previste nel triennio successivo. Sugli esiti dell'attività svolta in attuazione della programmazione approvata, il Ministro degli affari esteri presenta annualmente alla